SpecieTestuggine dalle orecchie rosse
Testuggine dalle orecchie rosse
Trachemys scripta elegans
Tartaruga acquatica con grande fabbisogno di spazio e filtraggio, che diventa grande e longeva. In Europa è considerata specie invasiva: rilasciarla è vietato e punibile.
- Gruppo
- Tartaruga
- Livello
- Avanzato
- Origine
- America settentrionale

Da dove proviene la specie
- Regione del mondo
- America settentrionale
- Paesi
- In origine gli Stati Uniti meridionali e il Messico settentrionale
- Habitat
- Acque dolci calme e tranquille con fitta vegetazione ripariale
L’habitat naturale è il riferimento per l’allestimento. Sapere da dove viene un animale significa capire perché ha bisogno di zone calde, nascondigli e una determinata umidità.
Nessuna guida alla detenzione
Questa specie è vietata in Svizzera. ReptiCare non pubblica quindi alcuna guida alla detenzione: né misure, né clima, né allestimento, né alimentazione. Chi non possiede ancora un animale simile non deve acquistarne uno.
Niente laghetto da giardino e nessuna detenzione all'aperto: l'articolo 15 dell'ordinanza sull'emissione deliberata vieta l'impiego nell'ambiente. Liberare l'animale è punibile ed è il motivo del divieto.
Chi possiede già un animale non lo cede e non lo libera, ma chiarisce come procedere con l'UFAM o con l'ufficio cantonale. I centri di accoglienza accolgono gli animali.
Quadro giuridico in Svizzera
Vietato in Svizzera
Non è il diritto sulla protezione degli animali a fare fede qui, bensì l’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente: la specie figura nell’allegato 2.1 come organismo alloctono invasivo. L’articolo 15 capoverso 2 vieta l’utilizzazione diretta nell’ambiente, quindi lo stagno da giardino, la detenzione all’aperto e il rilascio. Un divieto di acquisto o di detenzione non figura nel testo dell’ordinanza; l’UFAM ne dà però una lettura più severa e ritiene illecito anche questo. Prima di un acquisto informarsi presso l’UFAM o il servizio cantonale
Nessun attestato di competenza previsto
Nessun attestato di competenza richiesto. È previsto solo per gli animali indicati all’art. 89 OPAn
Nessuna iscrizione CITES
Non elencata negli allegati CITES. Qui vale l'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente e non la protezione delle specie — vedi sopra. Conservate comunque la prova d'acquisto
Qui non indichiamo misure minime: descrivono come dovrebbe essere un recinto per questa specie, e per una specie vietata è l'informazione sbagliata. Chi possiede già un animale discute la sistemazione con l'ufficio cantonale.
Che cosa deve offrire il recinto
La specie mangia le uova degli anfibi indigeni ed è stata inserita nell'elenco per questo motivo. Laghetto da giardino e detenzione all'aperto sono vietati, liberare l'animale è punibile. Chi possiede già un animale chiarisce come procedere con l'UFAM o l'ufficio cantonale; i centri di accoglienza accolgono gli animali.
Documenti
Conservare la ricevuta d’acquisto e la prova di provenienza. L’elenco degli organismi alloctoni invasivi figura nell’allegato 2 dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA); l’UFAM può concedere caso per caso una deroga per l’utilizzazione nell’ambiente.
Queste indicazioni sono un orientamento, non una consulenza legale. Informazioni vincolanti le dà l’ufficio veterinario cantonale; fa fede il testo dell’ordinanza. Maggiori informazioni sul quadro giuridico
