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Rettili e diritto

Per quali rettili serve un’autorizzazione in Svizzera?

Per i serpenti velenosi che l’USAV non classifica come non pericolosi, i serpenti giganti oltre tre metri (eccetto il boa constrictor), tutti i camaleonti, i coccodrilli, gli elodermi, iguane, tegu e varani oltre un metro, alcuni altri sauri, tartarughe come la testuggine dagli speroni nonché la rana golia e le salamandre giganti. L’articolo 89 dell’ordinanza sulla protezione degli animali li elenca.

Voci dell’art. 89
25
Specie con una pagina propria
12

L’autorizzazione è rilasciata dal servizio veterinario cantonale, e precisamente prima dell’acquisto. Di regola si aggiunge un attestato di competenza secondo l’articolo 85 capoverso 3 dell’ordinanza sulla protezione degli animali. Anche questo deve essere disponibile prima dell’arrivo dell’animale.

Chi detiene un animale soggetto ad autorizzazione senza averla viola la legge sulla protezione degli animali. L’animale può essere sequestrato e un’autorizzazione rilasciata a posteriori non è garantita. Chi accarezza l’idea di un simile acquisto chiarisce quindi prima con il servizio veterinario se la detenzione prevista sia autorizzabile.

Questo prospetto ordina le classificazioni tratte dai dati dell’app e non sostituisce alcuna informazione ufficiale. A decidere in modo vincolante è il servizio veterinario cantonale, e caso per caso: secondo la specie, la provenienza, le dimensioni dell’animale e le condizioni sul posto.

Tutto ciò che rientra nell’articolo 89

L’articolo 89 dell’ordinanza sulla protezione degli animali elenca gli animali selvatici che i privati possono detenere solo con un’autorizzazione. Per rettili e anfibi sono le lettere f, g e h, con 25 voci, da singole specie a intere famiglie. Qui trovate ciascuna con il testo dell’ordinanza, una spiegazione e le pagine delle specie già disponibili.

Tartarughe

  • Tartarughe marine

    art. 89 lett. f OPAn

    «tartarughe marine (Cheloniidae, Dermochelyidae)»

    Le due famiglie di tartarughe marine, quindi tutte le specie, dalla tartaruga verde alla tartaruga liuto.

    • Formazione: guardiana o guardiano di animali; con un solo gruppo di animali, una formazione specialistica non legata a una professione (art. 85 cpv. 1 e 2 OPAn)
    • Perizia necessaria (art. 92 cpv. 1 OPAn)
    • Dimensioni minime: nessuna riga propria nell’allegato 2, vale la lettera K
  • Testuggini giganti delle Galapagos e delle Seychelles

    art. 89 lett. f OPAn

    «testuggini giganti delle Galapagos e delle Seychelles (Chelonoidis nigra, Dipsochelys spp.)»

    Le testuggini giganti delle isole Galapagos e delle Seychelles. Il genere Dipsochelys oggi si chiama Aldabrachelys.

    • Formazione: guardiana o guardiano di animali; con un solo gruppo di animali, una formazione specialistica non legata a una professione (art. 85 cpv. 1 e 2 OPAn)
    • Perizia necessaria (art. 92 cpv. 1 OPAn)
    • Dimensioni minime: allegato 2, tabella 5, numero 1
  • Testuggine dagli speroni

    art. 89 lett. f OPAn

    «testuggini dagli speroni (Geochelone [Centrochelys] sulcata)»

    Grande testuggine terrestre del Sahel, oggi Centrochelys sulcata. L’ordinanza la elenca separatamente dalle testuggini giganti (allegato 2, osservazione 6 della tabella 5). Basta quindi un attestato di competenza. L’USAV lo conferma nella sua informazione tecnica 13.2 e ha riconosciuto un corso per l’attestato di competenza specifico per le testuggini dagli speroni.

    • Formazione: basta l’attestato di competenza (art. 85 cpv. 3 lett. c OPAn)
    • Perizia necessaria (art. 92 cpv. 1 OPAn)
    • Dimensioni minime: allegato 2, tabella 5, numero 2

    Pagine delle specie: Testuggine dagli speroni

  • Tartarughe alligatore

    art. 89 lett. f OPAn

    «tartarughe alligatore (Chelydridae)»

    La famiglia delle tartarughe azzannatrici e delle tartarughe alligatore. La tabella 5 cita la tartaruga alligatore (Macroclemys temminckii) e le tartarughe azzannatrici (Chelydra). L’allegato 2 le annovera tra i rettili in grado di difendersi.

    • Formazione: basta l’attestato di competenza (art. 85 cpv. 3 lett. c OPAn)
    • Nessuna perizia prescritta dall’art. 92 OPAn
    • Dimensioni minime: allegato 2, tabella 5, numeri 5 e 5a
  • Tartarughe collo di serpente

    art. 89 lett. f OPAn

    «tartarughe collo di serpente (Chelidae)»

    L’intera famiglia di pleurodiri del Sud America, dell’Australia e della Nuova Guinea, che ripiegano il collo lateralmente sotto il carapace, per esempio la matamata (Chelus fimbriata).

    • Formazione: basta l’attestato di competenza (art. 85 cpv. 3 lett. c OPAn)
    • Nessuna perizia prescritta dall’art. 92 OPAn
    • Dimensioni minime: allegato 2, tabella 5, numero 11
  • Pelomedusidi

    art. 89 lett. f OPAn

    «tartarughe Pelomedusidae (Pelomedusidae)»

    Pleurodiri dell’Africa e del Madagascar: la famiglia Pelomedusidae con i generi Pelomedusa e Pelusios.

    • Formazione: basta l’attestato di competenza (art. 85 cpv. 3 lett. c OPAn)
    • Nessuna perizia prescritta dall’art. 92 OPAn
    • Dimensioni minime: allegato 2, tabella 5, numero 10
  • Tartarughe dal guscio molle di grossa taglia

    art. 89 lett. f OPAn

    «tartarughe dal guscio molle di grossa taglia (Amyda cartilaginea, Aspideretes nigricans, Chitra spp., Pelochelys spp., Rafetus spp., Trionyx triunguis)»

    Le tartarughe dal guscio molle hanno un carapace coriaceo senza scudi cornei. Sono soggetti ad autorizzazione solo le grandi specie e i generi citati; quelli più piccoli come Apalone o Pelodiscus figurano nella tabella 5 al numero 7 senza nota sull’autorizzazione.

    • Formazione: basta l’attestato di competenza (art. 85 cpv. 3 lett. c OPAn)
    • Nessuna perizia prescritta dall’art. 92 OPAn
    • Dimensioni minime: allegato 2, tabella 5, numero 6
  • Podocnemidide di grossa taglia

    art. 89 lett. f OPAn

    «podocnemididi di grossa taglia (Podocnemis expansa)»

    Solo la tartaruga Arrau del bacino amazzonico. Gli altri podocnemididi figurano nella tabella 5 al numero 12a senza nota sull’autorizzazione.

    • Formazione: basta l’attestato di competenza (art. 85 cpv. 3 lett. c OPAn)
    • Nessuna perizia prescritta dall’art. 92 OPAn
    • Dimensioni minime: allegato 2, tabella 5, numero 12
  • Geoemididi asiatiche di grossa taglia

    art. 89 lett. f OPAn

    «geoemididi asiatiche di grossa taglia (Batagur borneensis, Orlitia borneensis)»

    Solo queste due specie della famiglia dei geoemididi (Geoemydidae).

    • Formazione: basta l’attestato di competenza (art. 85 cpv. 3 lett. c OPAn)
    • Nessuna perizia prescritta dall’art. 92 OPAn
    • Dimensioni minime: allegato 2, tabella 5, numero 8a

Coccodrilli e tuatara

  • Coccodrilli

    art. 89 lett. f OPAn

    «tutti i coccodrilli (Crocodylia)»

    Tutti i coccodrilli, alligatori, caimani e gaviali, senza eccezioni e indipendentemente dalle dimensioni.

    • Formazione: guardiana o guardiano di animali; con un solo gruppo di animali, una formazione specialistica non legata a una professione (art. 85 cpv. 1 e 2 OPAn)
    • Perizia necessaria (art. 92 cpv. 1 OPAn)
    • Dimensioni minime: allegato 2, tabella 5, numero 59
  • Tuatara

    art. 89 lett. f OPAn

    «tuatara (Sphenodon spp.)»

    Il tuatara della Nuova Zelanda. Non è una lucertola, ma l’ultimo rappresentante di un ordine a sé (Rhynchocephalia).

    • Formazione: basta l’attestato di competenza (art. 85 cpv. 3 lett. c OPAn)
    • Perizia necessaria (art. 92 cpv. 1 OPAn)
    • Dimensioni minime: allegato 2, tabella 5, numero 60

Lucertole

  • Iguane terrestri delle Galapagos

    art. 89 lett. f OPAn

    «iguane terrestri delle Galapagos (Conolophus spp.)»

    Le iguane terrestri delle isole Galapagos.

    • Formazione: basta l’attestato di competenza (art. 85 cpv. 3 lett. c OPAn)
    • Perizia necessaria (art. 92 cpv. 1 OPAn)
    • Dimensioni minime: allegato 2, tabella 5, numero 17
  • Iguana marina

    art. 89 lett. f OPAn

    «iguane marine (Amblyrhynchus cristatus)»

    L’iguana delle isole Galapagos che si immerge in mare per nutrirsi di alghe.

    • Formazione: basta l’attestato di competenza (art. 85 cpv. 3 lett. c OPAn)
    • Perizia necessaria (art. 92 cpv. 1 OPAn)
    • Dimensioni minime: nessuna riga propria nell’allegato 2, vale la lettera K
  • Iguane, tegu e varani oltre 1 m

    art. 89 lett. f OPAn

    «iguane, tegu e varani che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre un metro»

    Si misura la lunghezza totale degli animali adulti, coda compresa. La tabella 5 cita con nota sull’autorizzazione le iguane verdi (Iguana), le grandi iguane terricole come le iguane cornute (Cyclura), le dracene (Dracaena, Crocodilurus), i tegu (Tupinambis) e i grandi varani dei numeri da 36 a 41.

    • Formazione: basta l’attestato di competenza (art. 85 cpv. 3 lett. c OPAn)
    • Perizia necessaria solo per le iguane cornute (Cyclura spp.) (art. 92 cpv. 1 OPAn)
    • Dimensioni minime: allegato 2, tabella 5, numeri 16, 17, 26, 27 e 36 a 41

    Pagine delle specie: Tegu argentino, Iguana verde, Varano delle savane

  • Varanus mitchelli

    art. 89 lett. f OPAn

    «Varanus mitchelli»

    Un varano dell’Australia settentrionale che vive vicino all’acqua. Citato espressamente, è quindi soggetto ad autorizzazione indipendentemente dalla lunghezza.

    • Formazione: basta l’attestato di competenza (art. 85 cpv. 3 lett. c OPAn)
    • Nessuna perizia prescritta dall’art. 92 OPAn
    • Dimensioni minime: nessuna riga propria nell’allegato 2, vale la lettera K
  • Varanus semiremex

    art. 89 lett. f OPAn

    «Varanus semiremex»

    Un varano delle mangrovie dell’Australia nord-orientale. Citato espressamente, è quindi soggetto ad autorizzazione indipendentemente dalla lunghezza.

    • Formazione: basta l’attestato di competenza (art. 85 cpv. 3 lett. c OPAn)
    • Nessuna perizia prescritta dall’art. 92 OPAn
    • Dimensioni minime: nessuna riga propria nell’allegato 2, vale la lettera K
  • Elodermi

    art. 89 lett. f OPAn

    «elodermi (Heloderma)»

    Sauri velenosi del Nord e Centro America, tutte le specie del genere, tra cui il mostro di Gila (Heloderma suspectum) e l’eloderma orrido (Heloderma horridum). Per i loro recinti valgono le norme di sicurezza per i rettili velenosi.

    • Formazione: basta l’attestato di competenza (art. 85 cpv. 3 lett. c OPAn)
    • Nessuna perizia prescritta dall’art. 92 OPAn
    • Dimensioni minime: allegato 2, tabella 5, numeri 35 e 35a

    Pagine delle specie: Mostro di Gila

  • Idrosauri

    art. 89 lett. f OPAn

    «idrosauri (Hydrosaurus spp.)»

    Grandi agamidi con un’alta cresta sulla coda che vivono vicino all’acqua nel Sud-est asiatico e in Nuova Guinea.

    • Formazione: basta l’attestato di competenza (art. 85 cpv. 3 lett. c OPAn)
    • Nessuna perizia prescritta dall’art. 92 OPAn
    • Dimensioni minime: allegato 2, tabella 5, numero 18
  • Draghi volanti

    art. 89 lett. f OPAn

    «draghi volanti (Draco spp.)»

    Piccoli agamidi dell’Asia meridionale e sud-orientale che planano da un albero all’altro con membrane laterali.

    • Formazione: basta l’attestato di competenza (art. 85 cpv. 3 lett. c OPAn)
    • Perizia necessaria (art. 92 cpv. 1 OPAn)
    • Dimensioni minime: allegato 2, tabella 5, numero 23a
  • Diavolo spinoso

    art. 89 lett. f OPAn

    «diavoli spinosi (Moloch horridus)»

    Un agamide spinoso delle zone aride dell’Australia, che si nutre quasi solo di formiche.

    • Formazione: basta l’attestato di competenza (art. 85 cpv. 3 lett. c OPAn)
    • Perizia necessaria (art. 92 cpv. 1 OPAn)
    • Dimensioni minime: allegato 2, tabella 5, numero 23b

Camaleonti

  • Tutti i camaleonti

    art. 89 lett. f OPAn

    «tutti i camaleonti (Chamaeleonidae)»

    Ogni specie di camaleonte è soggetta ad autorizzazione, dal camaleonte dello Yemen al più piccolo camaleonte nano terricolo. Nessuna è vietata: con l’autorizzazione potete detenere qualsiasi specie. All’acquisto vi servono inoltre i documenti CITES: tutti i camaleonti figurano nell’allegato II della CITES, Brookesia perarmata addirittura nell’allegato I.

    • Formazione: basta l’attestato di competenza (art. 85 cpv. 3 lett. c OPAn)
    • Perizia necessaria per tutti tranne il camaleonte dello Yemen (Chamaeleo calyptratus) (art. 92 cpv. 1 OPAn)
    • Dimensioni minime: allegato 2, tabella 5, numeri 13 a 15

    Pagine delle specie: Camaleonte dello Yemen, Camaleonte pantera, Camaleonte pigmeo barbuto, Camaleonte tappeto

Serpenti

  • Serpenti giganti oltre 3 m

    art. 89 lett. f OPAn

    «serpenti giganti che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre tre metri, eccettuato il Boa constrictor»

    I serpenti giganti sono i pitoni e i boa. La tabella 5 cita con nota sull’autorizzazione Epicrates angulifer, Liasis olivaceus, L. oenpelliensis, L. papuanus, Morelia amethistina, M. boeleni, Python molurus, P. natalensis, P. reticulatus, P. sebae e tutte le anaconde (Eunectes). I pitoni e i boa di piccola e media taglia, come il pitone reale o il pitone tappeto, figurano al numero 43a senza questa nota.

    • Formazione: basta l’attestato di competenza (art. 85 cpv. 3 lett. c OPAn)
    • Nessuna perizia prescritta dall’art. 92 OPAn
    • Dimensioni minime: allegato 2, tabella 5, numeri 42 e 43

    Pagine delle specie: Pitone birmano, Pitone reticolato

  • Serpenti velenosi

    art. 89 lett. h OPAn

    «serpenti dotati di un apparato velenifero e in grado di usare il veleno (serpenti velenosi), eccettuati i serpenti velenosi non pericolosi definiti dall’USAV in un’ordinanza.»

    Apparato velenifero significa ghiandole del veleno e denti veleniferi. Vi rientrano per esempio cobra, mamba e serpenti marini (elapidi), vipere e crotali come i serpenti a sonagli, nonché alcuni colubridi che la tabella 5 cita espressamente (Rhabdophis, Balanophis, Boiga dendrophila, B. blandingii, Dispholidus typus, Thelotornis). Sono esclusi i generi e le specie dell’elenco dell’USAV più sotto.

    • Formazione: basta l’attestato di competenza (art. 85 cpv. 3 lett. c OPAn)
    • Perizia necessaria solo per i serpenti marini (Hydrophiinae) (art. 92 cpv. 1 OPAn)
    • Dimensioni minime: allegato 2, tabella 5, numeri 44 a 58
    • All’elenco dei serpenti velenosi non pericolosi

    Pagine delle specie: Crotalo diamantino occidentale

Anfibi

  • Rana golia

    art. 89 lett. g OPAn

    «rana golia»

    La rana più grande del mondo (Conraua goliath), del Camerun e della Guinea Equatoriale. L’ordinanza non indica il nome scientifico.

    • Formazione: guardiana o guardiano di animali; con un solo gruppo di animali, una formazione specialistica non legata a una professione (art. 85 cpv. 1 e 2 OPAn)
    • Perizia necessaria (art. 92 cpv. 1 OPAn)
    • Dimensioni minime: nessuna riga propria nell’allegato 2, vale la lettera K
  • Salamandre giganti

    art. 89 lett. g OPAn

    «salamandre giganti»

    Le salamandre giganti dell’Asia orientale (Andrias) e il criptobranco nordamericano (Cryptobranchus alleganiensis). La tabella 6 li elenca entrambi al numero 12 con nota sull’autorizzazione.

    • Formazione: guardiana o guardiano di animali; con un solo gruppo di animali, una formazione specialistica non legata a una professione (art. 85 cpv. 1 e 2 OPAn)
    • Perizia necessaria (art. 92 cpv. 1 OPAn)
    • Dimensioni minime: allegato 2, tabella 6, numero 12

Testo secondo l’ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1), versione del 1° febbraio 2026, consultato su Fedlex il 16 ottobre 2026. Ordinanza sulla protezione degli animali su Fedlex

Serpenti velenosi non pericolosi: l’elenco dell’USAV

I serpenti velenosi che l’USAV definisce non pericolosi non necessitano di autorizzazione (art. 89 lett. h OPAn). L’elenco figura nell’allegato dell’ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali selvatici (RS 455.110.3, art. 17).

Conta 422 righe: 363 generi interi le cui specie sono tutte considerate non pericolose («spp.») e 53 singole specie di 6 generi di cui altre specie restano soggette ad autorizzazione. La maggior parte delle voci sono colubridi (Colubridae). Ciò che non figura nell’elenco e possiede un apparato velenifero necessita di un’autorizzazione.

Tra i serpenti con una pagina propria, questi figurano nell’elenco tramite il loro genere: Colubro bello (Elaphe), Colubro dell'Amur (Elaphe), Colubro mandarino (Euprepiophis), Serpente dal muso di porco occidentale (Heterodon), Serpente dei ratti occidentale (Pantherophis), Serpente del grano (Pantherophis), Serpente del latte (Lampropeltis), Serpente delle case africano (Boaedon), Serpente giarrettiera (Thamnophis), Serpente gopher (Pituophis), Serpente reale della California (Lampropeltis), Serpente reale messicano (Lampropeltis), Serpente reale nero (Lampropeltis).

Mostra tutte le 422 voci

Osservazione dell’ordinanza: L’indicazione «spp.» nella colonna «specie» significa che tutte le specie appartenenti al genere in questione sono considerate non pericolose.

Acrochordidae1 voce

Acrochordus

Aniliidae1 voce

Anilius

Anomalepididae4 voci

Anomalepis, Helminthophis, Liotyphlops, Typhlophis

Anomochilidae1 voce

Anomochilus

Colubridae297 voci

Adelophis, Adelphicos, Aeluroglena, Afronatrix, Ahaetulla, Alsophis, Amastridium, Amnesteophis, Amphiesma, Amphiesmoides, Anoplohydrus, Apostolepis, Aprosdoketophis, Archelaphe, Argyrogena, Arizona, Arrhyton, Aspidura, Atractus, Atretium, Bamanophis, Blythia, Bogertophis, Boiruna, Borikenophis, Caaeteboia, Calamaria, Calamodontophis, Calamorhabdium, Caraiba, Carphophis, Cemophora, Cercophis, Chapinophis, Chersodromus, Chilomeniscus, Chionactis, Chironius, Chrysopelea, Clelia, Clonophis, Coelognathus, Collorhabdium, Coluber, Colubroelaps, Coniophanes, Conophis, Conopsis, Contia, Coronella, Crisantophis, Crotaphopeltis, Cryophis, Cubophis, Cyclocorus, Cyclophiops, Dasypeltis, Dendrelaphis, Dendrophidion, Diadophis, Diaphorolepis, Dinodon, Dipsadoboa, Dipsas, Ditaxodon, Dolichophis, Drepanoides, Drymarchon, Drymobius, Drymoluber, Dryocalamus, Dryophiops, Echinanthera, Eirenis, Elachistodon, Elaphe, Elapoidis, Elapomorphus, Emmochliophis, Enuliophis, Enulius, Erythrolamprus, Etheridgeum, Euprepiophis, Farancia, Ficimia, Geagras, Geophis, Gomesophis, Gongylosoma, Gonyophis, Gonyosoma, Grayia, Gyalopion, Haitiophis, Hapsidophrys, Helicops, Helophis, Hemerophis, Hemorrhois, Heterodon, Hierophis, Hologerrhum, Hydrablabes, Hydraethiops, Hydrodynastes, Hydromorphus, Hydrops, Hypsiglena, Hypsirhynchus, Ialtris, Iguanognathus, Imantodes, Lampropeltis, Leptodeira, Leptodrymus, Leptophis, Limnophis, Lioheterophis, Liopeltis, Liophis, Lycodon, Lycognathophis, Lygophis, Lytorhynchus, Macrocalamus, Macroprotodon, Magliophis, Manolepis, Mastigodryas, Meizodon, Mussurana, Myersophis, Natriciteres, Natrix, Nerodia, Ninia, Nothopsis, Oligodon, Omoadiphas, Oocatochus, Opheodrys, Opisthotropis, Oreocalamus, Oreocryptophis, Orthriophis, Oxybelis, Oxyrhopus, Pantherophis, Parahelicops, Paraphimophis, Pararhabdophis, Paratapinophis, Philothamnus, Phimophis, Phyllorhynchus, Pituophis, Plagiopholis, Platyceps, Plesiodipsas, Pliocercus, Poecilopholis, Pseudalsophis, Pseudelaphe, Pseudoboa, Pseudoeryx, Pseudoficimia, Pseudoleptodeira, Pseudorabdion, Pseudotomodon, Pseudoxenodon, Pseustes, Psomophis, Ptyas, Ptychophis, Rabdion, Regina, Rhabdops, Rhachidelus, Rhadinaea, Rhadinella, Rhadinophanes, Rhadinophis, Rhamnophis, Rhinechis, Rhinobothryum, Rhinocheilus, Rhynchocalamus, Rhynchophis, Rodriguesophis, Salvadora, Saphenophis, Scaphiodontophis, Scaphiophis, Scolecophis, Seminatrix, Senticolis, Sibon, Sibynomorphus, Sibynophis, Simophis, Sinonatrix, Siphlophis, Sonora, Sordellina, Spalerosophis, Spilotes, Stegonotus, Stenorrhina, Storeria, Symphimus, Sympholis, Synophis, Taeniophallus, Tantalophis, Tantilla, Tantillita, Telescopus, Tetralepis, Thalesius, Thamnodynastes, Thamnophis, Thermophis, Thrasops, Tomodon, Trachischium, Tretanorhinus, Trimetopon, Trimorphodon, Tropidoclonion, Tropidodipsas, Tropidodryas, Tropidonophis, Uromacer, Uromacerina, Urotheca, Virginia, Xenelaphis, Xenochrophis, Xenodon, Xenopholis, Xyelodontophis

Boiga, solo queste specie: B. adamanensis, B. angualata, B. barnesii, B. beddomei, B. benkuluensis, B. bouretti, B. ceylonensis, B. cyanea, B. cynodon, B. dightoni, B. drapiezeii, B. forsteni, B. gokool, B. gunagxiensis, B. irregularis, B. jaspidea, B. kraepelini, B. multifasciata, B. multomaculata, B. nuchalis, B. ochracea, B. philippina, B. quincunciata, B. saengsomi, B. schultzei, B. siamensis, B. tanahjampeana, B. trigonata, B. wallachiOsservazione: «Sottostà all’obbligo di autorizzazione: B. dendrophila, B. nigriceps, B. blandingii, B. pulverulenta»

Phalotris, solo queste specie: P. bilineatus, P. concolor, P. cuyanus, P. labiomaculatus, P. lativittatus, P. matogrossensis, P. mertensi, P. multipunctatus, P. nasutus, P. nigrilatus, P. punctatus, P. sansebastiani, P. tricolorOsservazione: «Sottostà all’obbligo di autorizzazione: Phalotris lemniscatus»

Philodryas, solo queste specie: P. baroni, P. matogrossensis, P. psammophidea, P. trilineataOsservazione: «Sottostà all’obbligo di autorizzazione: Philodryas olfersii»

Tachymenis, solo queste specie: T. affinis, T. attenuata, T. chilensis, T. elongata, T. tarmensisOsservazione: «Sottostà all’obbligo di autorizzazione: Tachymenis peruviana»

Cylindrophiidae1 voce

Cylindrophis

Gerrhopilidae / Typhlopidae9 voci

Acutotyphlops, Afrotyphlops, Cyclotyphlops, Gerrhopilus, Grypotyphlops, Letheobia, Ramphotyphlops, Rhinotyphlops, Typhlops

Homalopsidae17 voci

Bitia, Brachyorrhos, Calamophis, Cantoria, Cerberus, Dieurostus, Djokoiskandarus, Enhydris, Erpeton, Ferania, Fordonia, Gerarda, Heurnia, Homalopsis, Myron, Myrrophis, Pseudoferania

Lamprophiidae61 voci

Alluaudina, Amblyodipsas, Amplorhinus, Aparallactus, Boaedon, Bothrolycus, Bothrophthalmus, Brachyophis, Brygophis, Buhoma, Chamaelycus, Chilorhinophis, Compsophis, Dendrolycus, Dipsina, Ditypophis, Dromicodryas, Duberria, Elapotinus, Exallodontophis, Gonionotophis, Hemirhagerrhis, Heteroliodon, Hormonotus, Hypoptophis, Inyoka, Ithycyphus, Lamprophis, Langaha, Leioheterodon, Liophidium, Liopholidophis, Lycodonomorphus, Lycodryas, Lycophidion, Macrelaps, Madagascarophis, Micrelaps, Micropisthodon, Mimophis, Montaspis, Oxyrhabdium, Pararhadinaea, Parastenophis, Phisalixella, Polemon, Prosymna, Psammodynastes, Psammophis, Psammophylax, Pseudaspis, Pseudoboodon, Pseudoxyrhopus, Pythonodipsas, Rhagerhis, Rhamphiophis, Thamnosophis

Homoroselaps, solo queste specie: H. dorsalisOsservazione: «Sottostà all’obbligo di autorizzazione: Homoroselops lacteus»

Malpolon, solo queste specie: M. moilensisOsservazione: «Sottostà all’obbligo di autorizzazione: Malpolon monspessulanus»

Leptotyphlopidae12 voci

Epacrophis, Epictia, Leptotyphlops, Mitophis, Myriopholis, Namibiana, Rena, Rhinoleptus, Siagonodon, Tetracheilostoma, Tricheilostoma, Trilepida

Pareatidae3 voci

Aplopeltura, Asthenodipsas, Pareas

Typhlopidae1 voce

Anilios

Uropeltidae8 voci

Brachyophidium, Melanophidium, Platyplectrurus, Plectrurus, Pseudotyphlops, Rhinophis, Teretrurus, Uropeltis

Xenodermatidae5 voci

Achalinus, Fimbrios, Stoliczkia, Xenodermus, Xylophis

Xenotyphlopidae1 voce

Xenotyphlops

Nomi e grafie come nel testo ufficiale, anche dove si discostano dalla sistematica attuale (per esempio «Homoroselops lacteus»).

Versione del 1 marzo 2015, finora l’unica. Consultata su Fedlex il 16 ottobre 2026. Ordinanza dell’USAV sugli animali selvatici su Fedlex

Che cosa serve

Che cosa chiede l’ordinanza sulla protezione degli animali per una detenzione soggetta ad autorizzazione, ogni volta con l’articolo corrispondente.

  • Autorizzazione prima dell’arrivo dell’animale

    È già la detenzione a essere soggetta ad autorizzazione (art. 89). Presentate la domanda all’ufficio veterinario del Cantone in cui vivrà l’animale, con il formulario secondo il modello dell’USAV (art. 94). Chiede tra l’altro le specie e il loro numero massimo, le dimensioni e l’allestimento dei recinti e la formazione delle persone che accudiscono gli animali (art. 209a cpv. 2). Un’autorizzazione privata vale al massimo due anni e può essere vincolata a condizioni e oneri (art. 96).

  • Condizioni

    L’autorizzazione è rilasciata solo se locali, recinti e impianti sono adatti alla specie e al numero degli animali e questi non possono fuggire, se gli animali sono protetti se necessario da intemperie, disturbi, rumore e gas di scarico e se i requisiti di formazione sono soddisfatti (art. 95 cpv. 1 lett. a, c e d). Va comprovata una sorveglianza veterinaria regolare, tranne per le piccole detenzioni private (lett. e).

  • Formazione

    Se detenete privatamente rettili soggetti ad autorizzazione e li accudite esclusivamente voi, basta un attestato di competenza (art. 85 cpv. 3 lett. c): un corso riconosciuto o un periodo di pratica (art. 198). Fanno eccezione le testuggini giganti, le tartarughe marine e i coccodrilli. Per loro, per la rana golia e le salamandre giganti, che il cpv. 3 non menziona, e per ogni detenzione in cui anche altre persone accudiscono gli animali vale il cpv. 1: gli animali vanno accuditi sotto la responsabilità di una guardiana o di un guardiano di animali. Con un solo gruppo di animali con esigenze simili basta una formazione specialistica non legata a una professione, con teoria e pratica (cpv. 2, art. 197).

  • Perizia

    Per alcune specie l’autorizzazione è rilasciata solo con la perizia di uno specialista indipendente e riconosciuto che comprovi che recinti e impianti consentono una detenzione adeguata (art. 92 cpv. 1 lett. h e i). Riguarda tartarughe marine, testuggini giganti delle Galapagos e delle Seychelles, la testuggine dagli speroni, tutti i coccodrilli, i tuatara, le iguane terrestri delle Galapagos, le iguane marine, le iguane cornute, tutti i camaleonti tranne il camaleonte dello Yemen, i draghi volanti, il diavolo spinoso, i serpenti marini, la rana golia e le salamandre giganti. Lo specialista lo designate insieme all’autorità (art. 92 cpv. 2).

  • Registro di controllo dell’effettivo

    Con l’autorizzazione tenete un registro di controllo dell’effettivo degli animali (art. 93): per ogni specie ogni aumento con data, nascita o provenienza e numero, ogni diminuzione con data, nome e indirizzo dell’acquirente o decesso, causa del decesso se conosciuta, modalità di uccisione e numero.

  • Recinti e dimensioni minime

    Le dimensioni minime figurano nell’allegato 2, tabella 5 per i rettili e tabella 6 per gli anfibi; le righe soggette ad autorizzazione vi portano una nota apposita. Si calcola in lunghezze del corpo dell’animale più grande: lunghezza testa-tronco per sauri e coccodrilli, lunghezza del carapace per le tartarughe, lunghezza totale per i serpenti (osservazione preliminare A sui rettili). Per le specie senza riga propria vale la lettera K: il recinto deve offrire spazio sufficiente per le strutture necessarie; come riferimento valgono le perizie.

    Calcolate le dimensioni minime per la vostra specie

  • Sicurezza

    I recinti per i rettili in grado di difendersi come le tartarughe azzannatrici e alligatore, per quelli velenosi come gli elodermi e i serpenti velenosi, per i grandi boidi e i grandi sauri devono essere allestiti e gestiti tenendo in debita considerazione la sicurezza ed essere dotati di chiusure di sicurezza come lucchetti o catenacci (allegato 2, osservazione preliminare C sui rettili). Nelle detenzioni aperte al pubblico si aggiungono vetri di sicurezza e rifugi o strutture in cui rinchiudere gli animali.

  • Acquisto e cessione

    Nel commercio un animale soggetto ad autorizzazione può essere ceduto solo a chi è titolare di un’autorizzazione corrispondente (art. 109). L’autorizzazione vi serve quindi già al momento dell’acquisto.

  • Documenti CITES

    L’autorizzazione non sostituisce i documenti CITES. Molte specie soggette ad autorizzazione figurano anche negli allegati della Convenzione di Washington (CITES), per esempio tutti i camaleonti nell’allegato II e Brookesia perarmata nell’allegato I. In tal caso importazione, esportazione e cessione richiedono documenti che attestino provenienza e acquisto legale.

    Quali rettili richiedono documenti CITES in Svizzera?

  • Ragni, scorpioni e regole cantonali

    L’ordinanza sulla protezione degli animali si applica solo a vertebrati, cefalopodi e decapodi (art. 1). Per ragni e scorpioni non esiste quindi un’autorizzazione secondo l’art. 89, nemmeno per le specie velenose. Possono però valere prescrizioni cantonali sugli animali pericolosi, anche in aggiunta per i rettili: Basilea Città, per esempio, richiede un’autorizzazione per scorpioni e ragni come per serpenti velenosi, elodermi, varani e serpenti giganti oltre 3 m (Reglement betreffend das Halten gefährlicher Tiere, SG 365.540, § 1 e 2, in tedesco). Informatevi quindi prima dell’acquisto presso l’ufficio veterinario cantonale.

Fonti: ordinanza sulla protezione degli animali, versione del 1° febbraio 2026; statuto CITES dei camaleonti secondo Species+, la banca dati dell’UNEP-WCMC sugli elenchi CITES; regolamento del Cantone di Basilea Città secondo la raccolta sistematica cantonale. Tutto consultato il 16 ottobre 2026. La decisione vincolante spetta all’ufficio veterinario cantonale. Species+ · Regolamento di Basilea Città (in tedesco)

Specie con una pagina propria

Queste 12 specie soggette ad autorizzazione hanno su repticare.ch una pagina propria con detenzione e situazione giuridica. L’obbligo di autorizzazione riguarda molte più specie: tutte le voci dell’articolo 89 si trovano più sopra.

Camaleonti

4 Specie

La situazione giuridica per ogni animale nell’app

Nella scheda di ogni animale, insieme al controllo OPAn (verifica delle dimensioni del terrario secondo l’ordinanza sulla protezione degli animali).