Quali rettili e anfibi sono vietati in Svizzera?
L’ordinanza sulla protezione degli animali non vieta alcuna specie. Due figurano però come organismi invasivi nell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente: la testuggine palustre americana e la rana toro. Non devono finire nell’ambiente: niente rilascio, niente laghetto in giardino, niente detenzione all’aperto. L’UFAM (Ufficio federale dell’ambiente) ritiene inoltre illeciti anche acquisto e detenzione.
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L’allegato 2.1 dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente elenca sotto «animali» esattamente tre specie: la testuggine palustre americana (Trachemys scripta elegans), la rana toro americana (Rana catesbeiana) e la coccinella asiatica, che non ha alcun ruolo in terrariofilia. L’articolo 15 capoverso 2 vieta per esse l’utilizzazione diretta nell’ambiente. L’UFAM può concedere una deroga caso per caso.
Quanto ampio sia il divieto non risulta dal testo. È letteralmente vietata l’utilizzazione nell’ambiente; l’UFAM ne deduce anche un divieto di acquisto e di detenzione come animale da compagnia. Un divieto di commercio nel testo di legge non esiste: l’allegato 2.2 introdotto nel 2024, che vieta l’immissione in commercio, elenca esclusivamente piante. Chi possiede un simile animale o intende procurarsene uno si informa prima presso l’UFAM o il servizio cantonale. Il rilascio resta in ogni caso punibile, ed è di questo che si tratta: la testuggine palustre americana mangia le uova degli anfibi indigeni.
Questo prospetto ordina le classificazioni tratte dai dati dell’app e non sostituisce alcuna informazione ufficiale. A decidere in modo vincolante è il servizio veterinario cantonale, e caso per caso: secondo la specie, la provenienza, le dimensioni dell’animale e le condizioni sul posto.
Altri prospetti
Quali rettili si possono detenere in Svizzera senza autorizzazione?
La maggior parte. L’ordinanza sulla protezione degli animali elenca in modo esaustivo all’articolo 89 quali animali selvatici richiedono un’autorizzazione. Ciò che non vi figura può essere detenuto senza autorizzazione.
Per quali rettili serve un’autorizzazione in Svizzera?
Per i serpenti velenosi che l’USAV non classifica come non pericolosi, i serpenti giganti oltre tre metri (eccetto il boa constrictor), tutti i camaleonti, i coccodrilli, gli elodermi, iguane, tegu e varani oltre un metro, alcuni altri sauri, tartarughe come la testuggine dagli speroni nonché la rana golia e le salamandre giganti. L’articolo 89 dell’ordinanza sulla protezione degli animali li elenca.
Quali rettili richiedono documenti CITES in Svizzera?
Tutte le specie che figurano negli allegati della Convenzione di Washington (CITES). Sono nettamente più di quanto la maggior parte delle persone si aspetti: vi rientrano anche animali da terrario molto diffusi.
Le regole che stanno dietro (articoli, competenze e che cos’è un attestato di competenza) si trovano su Svizzera e diritto. Le pagine delle singole specie si trovano sotto Specie.
