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SpecieMantide religiosa

Mantide religiosa

Mantis religiosa

L'unica mantide indigena della Svizzera, soprattutto in Vallese, in Ticino e nella regione del Lemano. Proprio per questo vale per lei una regola che qui non vale per nessun'altra specie.

Gruppo
Mantide
Livello
Principiante
Origine
Europa e Asia
Mantide religiosa (Mantis religiosa)
Foto: Christian Ferrer, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Da dove proviene la specie

Regione del mondo
Europa e Asia
Paesi
Dall'Europa meridionale all'Asia; in Svizzera Vallese, Ticino e regione del Lemano
Habitat
Prati e scarpate secchi e soleggiati

L’app non riporta ancora l’origine di questa specie. La distribuzione indicata qui proviene dalla letteratura specialistica.

L’habitat naturale è il riferimento per l’allestimento. Sapere da dove viene un animale significa capire perché ha bisogno di zone calde, nascondigli e una determinata umidità.

La detenzione in sintesi

Gli stessi dati si trovano nell’app, nella scheda dell’animale.

Terrario
20 × 20 × 30 cm per un animale.
Temperatura
22–28 °C di giorno, è auspicabile un abbassamento notturno.
Umidità dell’aria
50–60 %, nebulizzare ogni due o tre giorni.
Illuminazione
Luminoso, ma non serve alcuna tecnica particolare.
Substrato
Fibra di cocco o sabbia.
Allestimento
Rametti e coperchio a rete per appendersi.
Acqua
Gocce sulle pareti.
Alimentazione
Un insetto ogni due o tre giorni. Cibo vivo indispensabile.
Comportamento
Diurna, in agguato, immobile nella vegetazione.
Manipolazione
Possibile, ma inutile.
Convivenza
Detenzione singola.
Salute
Mute fallite se il contenitore è troppo basso.
Ciclo annuale
Le ooteche svernano al fresco; gli adulti muoiono in autunno.
Sicurezza
Protetta in Svizzera come specie indigena: è vietato prelevare animali dalla natura. Possono essere tenuti solo esemplari nati in cattività e non devono essere rilasciati, nemmeno dove la specie è presente.

Quadro giuridico in Svizzera

Nessuna autorizzazione prevista

Nessuna autorizzazione secondo l'OPAn: l'ordinanza non copre gli insetti. Come specie indigena è però protetta dal diritto sulla protezione della natura: è vietato prelevare animali dalla natura. Possono essere tenuti solo esemplari allevati

Nessun attestato di competenza previsto

Nessun attestato di competenza richiesto. È previsto solo per gli animali indicati all’art. 89 OPAn

Nessuna iscrizione CITES

Non elencata negli allegati CITES. In Svizzera è però protetta secondo l’art. 20 e l’allegato 3 dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN): animali e ooteche prelevati in natura non possono essere raccolti, offerti, acquistati né ceduti. All’acquisto e alla cessione dimostrare la provenienza da allevamento

Dimensioni minime del recinto

Per questi animali l’ordinanza sulla protezione degli animali non si applica: secondo l’art. 1 disciplina il trattamento di vertebrati, cefalopodi e decapodi. Non esistono quindi misure minime. Alloggio, clima e possibilità di ritiro dovrebbero comunque corrispondere ai bisogni della specie. Il servizio veterinario cantonale chiarisce se valgono prescrizioni cantonali, ad esempio per gli animali velenosi.

Che cosa deve offrire il recinto

Chiusura a prova di fuga, possibilità di arrampicarsi, altezza sufficiente per la muta. Il rilascio è vietato anche per una specie indigena: gli esemplari allevati provengono per lo più da popolazioni estranee e falserebbero quella locale.

Documenti

Poter dimostrare l'origine dell'esemplare allevato. Per le domande sullo stato di protezione è competente il servizio cantonale per la protezione della natura.

Queste indicazioni sono un orientamento, non una consulenza legale. Informazioni vincolanti le dà l’ufficio veterinario cantonale; fa fede il testo dell’ordinanza. Maggiori informazioni sul quadro giuridico

Mantide religiosa in ReptiCare

Creare una scheda, verificare le misure del terrario, annotare pasti e mute.